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Mercoledì 4 febbraio 2015

Fiscale | Tributi locali | Imposta municipale propria (IMU)
Terreni agricoli dei Comuni montani - Nuovi criteri per l'esenzione IMU per l'anno 2014 - Proroga del versamento al 10.2.2015 (ris. Min. Economia e Finanze 3.2.2015 n. 2/DF)
Con la ris. 3.2.2015 n. 2 del Dipartimento delle Finanze, sono stati chiariti alcuni punti importanti in vista della scadenza, il 10 febbraio prossimo, del termine per il pagamento dell'IMU, per i terreni montani.
In particolare, nella risoluzione è stato chiarito che:
- l'aliquota base dello 0,76%, prevista dall'art. 1 co. 692 della L. 190/2014, per il caso in cui i Comuni non abbiano approvato specifiche aliquote per i terreni agricoli, pur non riproposta dal DL 24.1.2015 n. 4, non è stata abrogata, sicché opera tuttora;
- l'esenzione, disciplinata, da ultimo, dall'art. 1 co. 2 del DL 4/2015, per i terreni, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani dall'elenco ISTAT, concessi in comodato o dati in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, opera anche per i terreni affittati a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, purché anche il locatore abbia una di queste qualifiche (atteso che il comma 2 dell'art. 1 citato configura una deroga al principio per cui il terreno deve essere posseduto e condotto dallo stesso soggetto con qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale);
- i soggetti che hanno effettuato versamenti dell'IMU con riferimento a terreni imponibili ex DM 28.11.2014 e divenuti successivamente esenti a seguito del DL 4/2015 possono sempre richiedere il rimborso di quanto versato, mentre la compensazione è consentita solo ove il Comune abbia previsto con proprio regolamento tale facoltà.
Per quanto concerne l'aliquota, esemplificando, la risoluzione precisa che, ove siano state deliberate:
- un'aliquota dello 0,6% per le abitazioni principali c.d. di lusso (A/1, A/8 o A/9);
- un'aliquota dello 0,9% per le aree fabbricabili;
- un'aliquota residuale pari all'1% per tutti gli altri immobili,
l'aliquota applicabile per i terreni montani sarà quella di base pari allo 0,76%, non avendo il Comune approvato un'aliquota specifica per i terreni agricoli.
D'altro canto, nonostante la risoluzione in oggetto, la questione dei terreni risulta ancora "aperta" in sede di giustizia amministrativa, atteso che il TAR Lazio ha rinviato al 18.2.2015 (data successiva al termine per il pagamento, del 10.2.2015) la trattazione collegiale della causa concernente la disciplina dell'esenzione IMU dei terreni montani, come dettata dal DM 28.11.2014.